RESTAURO-RISANAMENTO CONSERVATIVO

O DEMOLIZIONE- RICOSTRUZIONE?

di Emanuele Labanchi

Si tratta di un caso che si trascina da anni e riguarda un vecchio fabbricato nel cuore del Centro storico del nostro Comune, di fatto oggetto di demolizione e nuova, diversa costruzione sin qui non completata (ne  stata realizzata la sola struttura), laddove l'originario permesso di costruire consentiva il solo restauro e risanamento conservativo.

Con la sentenza riportata di seguito, il T.A.R. Basilicata ha dato ragione alla societˆ proprietaria che intende procedere al completamento ma il Comune  di parere diverso e, con altro Avvocato, ha impugnato la sentenza, che lo vede soccombente, dinanzi al Consiglio di Stato:

Pubblicato il 04/04/2018 N. 00235/2018

REG.PROV.COLL. N. 00197/2017 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 197 del 2017, proposto dalla SNAT Studio S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dallĠavv. Raffaele Melfi, con domicilio eletto in Potenza Via Racioppi n. 48;

contro

Comune di Maratea, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dallĠavv. Maria Francesca Maimone, con domicilio ex art. 25, lett. a), cod. proc. amm. presso la Segreteria di questo Tribunale;

per l'annullamento

della Determinazione n. 279 del 6.4.2017 (notificata con nota comunale prot. 1525 del 7.4.2017), con la quale il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Maratea ha disposto il diniego dellĠistanza di permesso di costruire, presentata dalla SNAT Studio S.a.s. il 3.1.2012, relativa al completamento del fabbricato, sito nel Centro Storico alla Via Sotto il Campanile dellĠAnnunziata, censito in catasto al foglio n. 35, particella n. 363;

per la declaratoria

del diritto della SNAT Studio S.a.s. ad ottenere il permesso di costruire, chiesto il 3.1.2012, oppure dellĠobbligo del Comune di Maratea di rilasciare il predetto permesso di costruire entro il termine di 30 giorni, con la contestuale nomina del Commissario ad acta ai sensi dellĠart. 34, comma lett. e), cod. proc. amm.;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Maratea;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2018 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Raffaele Melfi e Giovanni Francesco Nicodemo, per dichiarata delega dell'avv. Maria Francesca Maimone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 FATTO e DIRITTO

In data 9.7.1988 la SNAT Studio S.a.s. acquistava il fabbricato, sito nel Centro Storico di Maratea nella Via Sotto il Campanile dellĠAnnunziata, censito in catasto al foglio n. 35, particella n. 363, di tre piani.

Dopo le Ordinanze ex art. 38 L. n. 142/1990 n. 55 del 18.4.1991, n. 42 del 4.5.1995 e n. 88 del 3.12.1996, con le quali il Sindaco di Maratea aveva intimato la demolizione delle parti pericolanti ed il consolidamento del predetto fabbricato, la SNAT Studio S.a.s. in data 31.7.1997 presentava il progetto di restauro e risanamento conservativo di tale fabbricato, che veniva autorizzato con il rilascio della concessione edilizia del 24.4.1998.

Il cantiere con verbale del 2.12.1999 veniva sequestrato, in quanto la SNAT Studio S.a.s., anzichŽ restaurarlo, aveva demolito il suddetto fabbricato e realizzato tre solai ed i relativi pilastri di cemento armato ed, in difformitˆ dal progetto autorizzato, aveva prolungato la preesistente scala esterna fino al solaio del sottotetto: con tale verbale di sequestro veniva per˜ precisato che le dimensioni del costruendo corpo di fabbrica erano ÒconformiÓ alla predetta concessione edilizia del 24.4.1998.

Pertanto, la SNAT Studio S.a.s. con istanza del 28.1.2000 chiedeva ai sensi dellĠart. 13 L. n. 47/1985 la concessione edilizia in sanatoria per il mantenimento delle opere realizzate ed il loro completamento, che veniva rilasciata in data 26.4.2000, ed anche il rilascio dellĠautorizzazione paesaggistica in sanatoria, assentita con parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata del 2.3.2000 e con successivo nulla osta del 22.3.2000, senza acquisire il parere della Soprintendenza per i Beni Paesaggistici della Basilicata.

Il legale rappresentante della SNAT Studio S.a.s., i componenti della Commissione Edilizia ed il Responsabile dellĠUfficio Tecnico comunale venivano rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale di Lagonegro, in quanto lĠart. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Recupero del Centro Storico e lĠart. 58 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico contemplavano soltanto il restauro e risanamento conservativo e non anche la demolizione e ricostruzione: il processo si concludeva con la Sentenza n. 138 del 27.11.2008 di estinzione dei reati contestati per prescrizione, con la quale veniva precisato che non era stato possibile emettere una Sentenza di non luogo a procedere nel merito, in quanto dagli accertamenti tecnici svolti non era emersa Òcon certezza la legittimitˆ delle opere edilizie assentiteÓ.

Successivamente, con provvedimento del 24.9.2010 il Responsabile dellĠUfficio Tutela del Paesaggio del Comune di Maratea riteneva compatibile con il paesaggio il mantenimento delle suindicate strutture di cemento armato, realizzate dalla SNAT Studio S.a.s., in quanto la demolizione totale del fabbricato in discorso, non prevista dalla concessione edilizia del 24.4.1998, si era resa necessaria in seguito alle rimozioni delle parti pericolanti Òa tutela della pubblica e privata incolumitˆÓ, mentre la suddetta difformitˆ della scala esterna non aveva Òcomportato aumento volumetricoÓ.

Il predetto provvedimento del 24.9.2010 veniva riscontrato positivamente dal Soprintendente per i Beni Paesaggistici della Basilicata con atto prot. n. 3481 del 15.3.2012, in quanto non vi era stato Òun aumento di volume e superficieÓ.

Con successivo atto prot. n. 9264 del 17.7.2012 il Responsabile dellĠUfficio Tecnico comunale faceva presente che la predetta autorizzazione paesaggistica in sanatoria si riferiva esclusivamente al mantenimento delle opere edilizie eseguite, specificando che le opere di completamento avrebbero dovuto essere autorizzate con separato atto.

Pertanto, la SNAT Studio S.a.s. prima in data 3.1.2012 presentava un nuovo progetto di completamento del suddetto fabbricato, chiedendo il rilascio del permesso di costruire, e poi con istanza dellĠ11.12.2012 chiedeva il rilascio dellĠautorizzazione paesaggistica per i predetti lavori di completamento.

Nella seduta del 14.12.2012 la Commissione Edilizia Integrata non esaminava lĠistanza di autorizzazione paesaggistica, in quanto non era stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria: tale comportamento omissivo veniva contestato con Ric. n. 88/2013 dinanzi a questo Tribunale, il quale con Sentenza n. 700 del 30.9.2014 statuiva lĠobbligo del Comune di Maratea di pronunciarsi sullĠistanza di autorizzazione paesaggistica dellĠ11.12.2013, in quanto il Comune aveva giˆ rilasciato in data 26.4.2000 la concessione edilizia in sanatoria ai sensi dellĠart. 13 L. n. 47/1985.

Con provvedimento del 22.7.2015 il Responsabile del Settore Tutela del Paesaggio del Comune di Maratea, previo parere favorevole del Soprintendente per i Beni Paesaggistici della Basilicata con atto prot. n. 3985 del 12.5.2015, rilasciava lĠautorizzazione paesaggistica con prescrizioni per il completamento del fabbricato in discorso.

Mentre il Responsabile del Settore Urbanistica con nota prot. n. 14999 dellĠ1.10.2015 comunicava alla SNAT Studio S.a.s.:

1) ai sensi dellĠart. 7 L. n. 241/1990, lĠavvio del procedimento, finalizzato allĠannullamento della concessione edilizia in sanatoria del 26.4.2000, in quanto lĠart. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Recupero del Centro Storico, approvato con Del. C.C. n. 169 del 7.11.1985, e lĠart. 58 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico, approvato con la L.R. n. 13/1992, prevedevano esclusivamente il restauro e risanamento conservativo, ma non la demolizione e ricostruzione, per cui non sussisteva il presupposto della cd. doppia conformitˆ ex art. 13 L. n. 47/1985, tenuto pure conto della circostanza che con la Sentenza n. 138 del 27.11.2008 il Tribunale di Lagonegro non aveva accertato la legittimitˆ delle opere edilizie assentite;

2) ai sensi dellĠart. 10 bis L. n. 241/1990, i motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire, chiesto il 3.1.2012, ulteriori rispetto alla predetta illegittimitˆ della sanatoria del 26.4.2000: a) da un confronto tra i grafici della concessione edilizia in sanatoria del 26.4.2000 e quelli del progetto di completamento, presentato il 3.1.2012, emergevano Òdiscordanze, anche se di modesta entitˆ, nelle misurazioni indicateÓ; b) lĠintervento di completamento ricadeva nelle Aree R4 a rischio idrogeologico molto elevato ed a pericolositˆ molto elevata.

Con Ric. n. 355, notificato il 28.6.2016 e depositato il 30.6.2016, la SNAT Studio S.a.s. impugnava il silenzio del Comune sullĠistanza di permesso di costruire del 3.1.2012. Il ricorso, con Sentenza di questo TAR n. 1070 del 25.11.2016, veniva dichiarato improcedibile, come richiesto dalla stessa SNAT con la memoria del 29.9.2016, in quanto il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Maratea prima con Determinazione n. 358 del 15.9.2016 aveva dichiarato non possibile lĠesercizio del potere di autotutela, finalizzato alla rimozione della concessione edilizia in sanatoria del 26.4.2000, e poi con nota prot. n. 13208 del 21.9.2016 aveva chiesto alla SNAT il parere dellĠAutoritˆ di Bacino della Basilicata, tenuto conto della circostanza che lĠimmobile in questione ricadeva nellĠArea R4.

Successivamente, con nota prot. n. 2287 del 30.11.2016 lĠAutoritˆ di Bacino della Basilicata faceva presente che il vincolo R4 sullĠarea interessata era vigente dal 2002 e che ai sensi dellĠart. 3, comma 1, delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano di Bacino per la tutela dal rischio idrogeologico, Òsono fatti salvi tutti gli interventi oggetto di regolare autorizzazione, concessione o provvedimenti equivalenti che abbiano prodotto diritti acquisiti comprovati, se ancora efficaci, rilasciati prima dellĠentrata in vigore delÓ Piano di Bacino Òo dei suoi aggiornamentiÓ.

Con nota prot. n. 243 del 19.1.2017 il Responsabile del Settore Urbanistica faceva presente alla SNAT Studio S.a.s., che non erano state Òprodotte le precisazioni in merito alle discordanze tra il progetto sanato e lo stato di fatto che oggi si rappresentaÓ, e chiedeva allĠAutoritˆ di Bacino di verificare lĠammissibilitˆ ai sensi dellĠart. 16, comma 3.1, delle NTA del vigente Piano di Bacino dellĠintervento di completamento, chiesto con lĠistanza di permesso di costruire del 3.1.2012.

Con nota prot. n. 256 del 9.2.2017 lĠAutoritˆ di Bacino ribadiva il contenuto del citato art. 3, comma 1, delle NTA del vigente Piano di Bacino.

La SNAT Studio S.a.s. prima con e-mail del 29.1.2017 faceva presente che non era stato possibile verificare Òla discordanza dimensionale tra il progetto rappresentante lo stato di fatto e quello di completamentoÓ, chiedendo Òmaggiori indicazioni, magari inviandoci, a mezzo e-mail, uno stralcio dei grafici discordantiÓ, e poi con e-mail del 15.3.2017 trasmetteva Òi grafici dei due progetti ed il loro raffronto per sovrapposizioneÓ, ma con nota prot. n. 3550 di pari data 15.3.2017 il Responsabile del Settore Urbanistica specificava che il predetto invio telematico risultava Òprivo di alcuni elementi grafici (immagini) che ne rende illeggibile i contenutiÓ.

Il Responsabile del Settore Urbanistica con nota prot. 3551 del 15.3.2017 comunicava ai sensi dellĠart. 7 L. n. 241/1990 lĠavvio del procedimento, finalizzato alla reiezione dellĠistanza di permesso di costruire del 3.1.2012.

Con nota del 21.3.2017 la SNAT Studio S.a.s. richiamava il suddetto art. 3, comma 1, delle NTA del vigente Piano di Bacino ed invitava il Comune a precisare Òquali erano le difformitˆ riscontrate tra il progetto di sanatoria, assentito il 26.4.2000, e quello di completamento e se sussistenti per quali ragioni ostavano allĠaccoglimento, in modo da poter provvedere allĠintegrazione nellĠassegnando congruo termineÓ.

Con Determinazione n. 279 del 6.4.2017 (notificata con nota comunale prot. 1525 del 7.4.2017) il Responsabile del Settore Urbanistica disponeva il diniego dellĠistanza di permesso di costruire, presentata dalla SNAT Studio S.a.s. il 3.1.2012, in quanto il progetto, Òtrattandosi di un intervento di completamento di un edificio per il quale, ad oggi,  presente unicamente lo scheletro della struttura intelaiata in cemento armatoÓ, si poneva in contrasto con lĠart. 16, comma 3.1, delle NTA del vigente Piano di Bacino, il quale elencava tassativamente gli interventi edilizi consentiti nelle Aree R4 a rischio idrogeologico molto elevato ed a pericolositˆ molto elevata, tra cui non risultava compreso quello chiesto dalla SNAT il 3.1.2012, evidenziando anche che la SNAT non aveva prodotto le precisazioni in merito alle discordanze tra il progetto sanato e quello di completamento, presentato il 3.1.2012.

La SNAT Studio S.a.s. con il presente ricorso, notificato il 4.5.2017 e depositato il 22.5.2017, ha impugnato la predetta Determinazione n. 279 del 6.4.2017, deducendo:

1) la violazione dellĠart. 3, comma 1, delle NTA del vigente Piano di Bacino, in quanto, poichŽ lĠintervento di completamento di cui  causa era stato autorizzato prima dellĠentrata in vigore del predetto Piano di Bacino, non poteva essere applicato lĠart. 16, comma 3.1, delle NTA dello stesso Piano di Bacino;

2) la violazione dellĠart. 20, commi 4 e 5, DPR n. 380/2001, nonchŽ lĠeccesso di potere per insufficiente motivazione, in quanto il Comune doveva specificare quali erano le difformitˆ riscontrate tra il progetto di sanatoria, assentito il 26.4.2000, e quello di completamento, oggetto della controversia in esame.

Si  costituito in giudizio il Comune di Maratea, sostenendo lĠinfondatezza del ricorso.

NellĠUdienza Pubblica dellĠ8.3.2018 il ricorso  passato in decisione.

Il ricorso risulta fondato.

Infatti, risulta fondata la censura, relativa alla violazione dellĠart. 3, comma 1, delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano di Bacino per la tutela dal rischio idrogeologico, entrato in vigore nel 2002, come attestato dallĠAutoritˆ di Bacino della Basilicata con le suindicate note prot. n. 2287 del 30.11.2016 e prot. n. 256 del 9.2.2017, ai sensi del quale Òsono fatti salvi tutti gli interventi oggetto di regolare autorizzazione, concessione o provvedimenti equivalenti che abbiano prodotto diritti acquisiti comprovati, se ancora efficaci, rilasciati prima dellĠentrata in vigore delÓ Piano di Bacino Òo dei suoi aggiornamentiÓ.

Pertanto, poichŽ con la concessione edilizia in sanatoria del 26.4.2000 il Comune di Maratea ha autorizzato non solo il mantenimento delle opere realizzate, ma anche il loro completamento, come peraltro giˆ rilevato da questo Tribunale con la Sentenza n. 700 del 30.9.2014, passata in giudicato, ed il successivo procedimento di annullamento di tale provvedimento di sanatoria, attivato con la nota del Responsabile del Settore Urbanistica prot. n. 14999 dellĠ1.10.2015, si  concluso con la Determinazione n. 358 del 15.9.2016, che ha dichiarato non possibile lĠesercizio del potere di autotutela, finalizzato alla rimozione della concessione edilizia in sanatoria del 26.4.2000, non pu˜ essere applicato allĠintervento edilizio di cui  causa il citato art. 16, comma 3.1, delle NTA del vigente Piano di Bacino.

Parimenti, risulta fondata la censura relativa alla violazione dellĠart. 20, comma 5, DPR n. 380/2001 ed anche del vizio dellĠeccesso di potere per insufficiente motivazione, in quanto ai sensi di tali norme il Responsabile del procedimento per il rilascio del permesso di costruire deve motivare la Òrichiesta di documenti, che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano giˆ nella disponibilitˆ dellĠAmministrazione o che questa non possa acquisire autonomamenteÓ.

Pertanto, tenuto conto della circostanza che la societˆ ricorrente ha trasmesso al Comune sia il progetto, per il quale  stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria del 26.4.2000, dopo che con il verbale di sequestro del 2.12.1999 era stato accertato che la demolizione e ricostruzione del preesistente corpo di fabbrica era realizzata con Òdimensioni conformi alla concessione edilizia del 24.4.1998Ó di restauro e risanamento conservativo (ci˜ risulta confermato anche a pag. 43 della Relazione del 3.7.2004 del Consulente, nominato dalla Procura della Repubblica di Lagonegro, ing. Antonio Ruggiero), sia il progetto di cui  causa, presentato il 3.1.2012, lĠamministrazione avrebbe dovuto essere in grado di indicare in modo preciso le discordanze tra i due predetti progetti, che, peraltro, erano state genericamente rilevate dal Responsabile del Settore Urbanistica nella nota prot. n. 14999 dellĠ1.10.2015, come Òdi modesta entitˆ nelle misurazioni indicateÓ.

Conseguentemente, risulta legittima la pretesa della ricorrente, specificata con la nota endoprocedimentale del 21.3.2017, secondo cui il Comune avrebbe dovuto precisare Òquali erano le difformitˆ riscontrate tra il progetto di sanatoria, assentito il 26.4.2000, e quello di completamento e se sussistenti per quali ragioni ostavano allĠaccoglimento, in modo da poter provvedere allĠintegrazione nellĠassegnando congruo termineÓ.

A quanto sopra consegue lĠaccoglimento del ricorso in esame e per lĠeffetto lĠannullamento dellĠimpugnata Determinazione n. 279 del 6.4.2017 e la declaratoria dellĠobbligo del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Maratea di pronunciarsi entro il termine di 60 giorni dalla notificazione della presente Sentenza, indicando, ai sensi dellĠart. 20, comma 4, DPR n. 380/2001, in modo preciso e dettagliato le modifiche da apportare al progetto di cui  causa.

Al riguardo, va precisato che soltanto dopo lĠavvenuta realizzazione del fabbricato in questione pu˜ essere applicata la soglia di tolleranza ex art. 34, comma 2 ter, DPR n. 380/2001 del 2% rispetto al progetto, assentito con la concessione edilizia in sanatoria del 26.4.2000.

Va, altres“, accolta lĠistanza ex art. 34, comma 1, lett. e), cod. proc. amm. di nomina come Commissario ad acta del il Dirigente del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Potenza, con facoltˆ di delegare un funzionario dellĠUfficio, il quale, in caso di inerzia del Comune di Maratea, subentrerˆ dopo il decorso del predetto termine di 60 giorni dalla notificazione della presente Sentenza, provvedendo nei successivi 60 giorni ad eseguire le attivitˆ sopra indicate, in sostituzione dellĠAmministrazione resistente.

Al Commissario ad acta, ove chiamato ad intervenire, dovrˆ essere liquidato il compenso di Û 2.000,00, da porsi a carico del Comune intimato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, eccetto il Contributo Unificato, che va posto a carico del Comune di Maratea.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe e per lĠeffetto annulla la Determinazione n. 279 del 6.4.2017, ordinando al Comune di Maratea di provvedere a quanto indicato in motivazione.

Assegna al Comune di Maratea ed al Commissario ad acta i termini indicati in motivazione per gli adempimenti ivi previsti.

Spese compensate, con la condanna del Comune di Maratea al rimborso del Contributo Unificato nella misura versata ed al pagamento in favore del Commissario ad acta del compenso, indicato in motivazione, se intervenuto per lĠinottemperanza del Comune.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Benedetto Nappi, Primo Referendario

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