RESTAURO-RISANAMENTO CONSERVATIVO
O DEMOLIZIONE- RICOSTRUZIONE?
di Emanuele Labanchi
Si tratta di un caso che si trascina da anni e riguarda un vecchio
fabbricato nel cuore del Centro storico del nostro Comune, di fatto oggetto di
demolizione e nuova, diversa costruzione sin qui non completata (ne stata realizzata la sola struttura), laddove
l'originario permesso di costruire consentiva il solo restauro e risanamento
conservativo.
Con la sentenza riportata di seguito, il T.A.R. Basilicata ha dato
ragione alla societ proprietaria che intende procedere al completamento
ma il Comune di parere diverso e, con altro Avvocato, ha impugnato la
sentenza, che lo vede soccombente, dinanzi al Consiglio di Stato:
Pubblicato il
04/04/2018 N. 00235/2018
REG.PROV.COLL.
N. 00197/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 197 del 2017, proposto dalla
SNAT Studio S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dallĠavv. Raffaele Melfi, con domicilio eletto in
Potenza Via Racioppi n. 48;
contro
Comune di Maratea, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dallĠavv. Maria Francesca Maimone, con domicilio ex art. 25, lett. a), cod. proc. amm.
presso
per l'annullamento
della Determinazione n. 279 del 6.4.2017 (notificata con nota comunale prot. 1525 del 7.4.2017), con la quale
il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Maratea ha disposto il
diniego dellĠistanza di permesso di costruire, presentata dalla SNAT Studio
S.a.s. il 3.1.2012, relativa al completamento del fabbricato, sito nel Centro
Storico alla Via Sotto il Campanile dellĠAnnunziata, censito in catasto al
foglio n. 35, particella n. 363;
per la declaratoria
del diritto della SNAT Studio S.a.s. ad ottenere il permesso di
costruire, chiesto il 3.1.2012, oppure dellĠobbligo del Comune di Maratea di
rilasciare il predetto permesso di costruire entro il termine di 30 giorni, con
la contestuale nomina del Commissario ad acta ai sensi dellĠart. 34, comma
lett. e), cod. proc. amm.;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Maratea;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 8 marzo 2018 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Raffaele Melfi e Giovanni Francesco
Nicodemo, per dichiarata delega dell'avv. Maria Francesca Maimone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 9.7.1988
Dopo le Ordinanze ex art.
Il cantiere con verbale del 2.12.1999 veniva
sequestrato, in quanto
Pertanto,
Il legale rappresentante della SNAT Studio
S.a.s., i componenti della Commissione Edilizia ed il Responsabile dellĠUfficio
Tecnico comunale venivano rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale di
Lagonegro, in quanto lĠart. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di
Recupero del Centro Storico e lĠart. 58 delle Norme Tecniche di Attuazione del
Piano Territoriale Paesistico contemplavano soltanto il restauro e risanamento
conservativo e non anche la demolizione e ricostruzione: il processo si
concludeva con
Successivamente, con provvedimento del 24.9.2010 il Responsabile dellĠUfficio
Tutela del Paesaggio del Comune di Maratea riteneva compatibile con il
paesaggio il mantenimento delle suindicate strutture di cemento armato,
realizzate dalla SNAT Studio S.a.s., in quanto la demolizione totale del
fabbricato in discorso, non prevista dalla concessione edilizia del 24.4.1998,
si era resa necessaria in seguito alle rimozioni delle parti pericolanti Òa
tutela della pubblica e privata incolumitÓ, mentre la suddetta difformit
della scala esterna non aveva Òcomportato aumento volumetricoÓ.
Il predetto provvedimento del 24.9.2010 veniva
riscontrato positivamente dal Soprintendente per i Beni Paesaggistici della
Basilicata con atto prot. n.
3481 del 15.3.2012, in quanto non vi era stato Òun aumento di volume e
superficieÓ.
Con successivo atto prot. n. 9264 del 17.7.2012 il Responsabile dellĠUfficio Tecnico comunale
faceva presente che la predetta autorizzazione paesaggistica in sanatoria si
riferiva esclusivamente al mantenimento delle opere edilizie eseguite,
specificando che le opere di completamento avrebbero dovuto essere autorizzate
con separato atto.
Pertanto,
Nella seduta del 14.12.2012
Con provvedimento del 22.7.2015 il Responsabile del Settore Tutela
del Paesaggio del Comune di Maratea, previo parere
favorevole del Soprintendente per i Beni Paesaggistici della Basilicata con
atto prot. n. 3985 del
12.5.2015, rilasciava lĠautorizzazione paesaggistica con prescrizioni per il
completamento del fabbricato in discorso.
Mentre il Responsabile del Settore Urbanistica con nota prot. n. 14999 dellĠ1.10.2015
comunicava alla SNAT Studio S.a.s.:
1) ai sensi dellĠart.
2) ai sensi dellĠart. 10 bis L. n. 241/1990, i motivi ostativi al
rilascio del permesso di costruire, chiesto il 3.1.2012, ulteriori rispetto
alla predetta illegittimit della sanatoria del 26.4.2000: a) da un confronto
tra i grafici della concessione edilizia in sanatoria del 26.4.2000 e quelli
del progetto di completamento, presentato il 3.1.2012, emergevano Òdiscordanze,
anche se di modesta entit, nelle misurazioni indicateÓ; b) lĠintervento di
completamento ricadeva nelle Aree R4 a rischio idrogeologico molto elevato ed a
pericolosit molto elevata.
Con Ric. n. 355, notificato il 28.6.2016 e depositato il 30.6.2016,
Successivamente, con nota prot. n.
2287 del 30.11.2016 lĠAutorit di Bacino della Basilicata faceva presente che
il vincolo R4 sullĠarea interessata era vigente dal 2002 e che ai sensi
dellĠart. 3, comma 1, delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano di
Bacino per la tutela dal rischio idrogeologico, Òsono fatti salvi tutti gli
interventi oggetto di regolare autorizzazione, concessione o provvedimenti
equivalenti che abbiano prodotto diritti acquisiti comprovati, se ancora
efficaci, rilasciati prima dellĠentrata in vigore delÓ Piano di Bacino Òo dei
suoi aggiornamentiÓ.
Con nota prot. n.
243 del 19.1.2017 il Responsabile del Settore Urbanistica faceva presente alla
SNAT Studio S.a.s., che non erano state Òprodotte le precisazioni in merito
alle discordanze tra il progetto sanato e lo stato di fatto che oggi si
rappresentaÓ, e chiedeva allĠAutorit di Bacino di verificare lĠammissibilit
ai sensi dellĠart. 16, comma 3.1, delle NTA del vigente Piano di Bacino
dellĠintervento di completamento, chiesto con lĠistanza di permesso di
costruire del 3.1.2012.
Con nota prot. n.
256 del 9.2.2017 lĠAutorit di Bacino ribadiva il contenuto del citato art. 3,
comma 1, delle NTA del vigente Piano di Bacino.
Il Responsabile del Settore Urbanistica con nota prot. 3551 del 15.3.2017
comunicava ai sensi dellĠart.
Con nota del 21.3.2017
Con Determinazione n. 279 del 6.4.2017 (notificata con nota
comunale prot. 1525 del 7.4.2017) il Responsabile del
Settore Urbanistica disponeva il diniego dellĠistanza
di permesso di costruire, presentata dalla SNAT Studio S.a.s. il 3.1.2012, in
quanto il progetto, Òtrattandosi di un intervento di completamento di un
edificio per il quale, ad oggi, presente unicamente lo scheletro della
struttura intelaiata in cemento armatoÓ, si poneva in contrasto con lĠart. 16,
comma 3.1, delle NTA del vigente Piano di Bacino, il quale elencava
tassativamente gli interventi edilizi consentiti nelle Aree R4 a rischio
idrogeologico molto elevato ed a pericolosit molto elevata, tra cui non
risultava compreso quello chiesto dalla SNAT il 3.1.2012, evidenziando anche
che
1) la violazione dellĠart. 3, comma 1, delle NTA del vigente Piano di Bacino, in quanto, poich lĠintervento di completamento
di cui causa era stato autorizzato prima dellĠentrata in vigore del predetto
Piano di Bacino, non poteva essere applicato lĠart. 16, comma 3.1, delle NTA
dello stesso Piano di Bacino;
2) la violazione dellĠart. 20, commi 4 e 5, DPR n. 380/2001, nonch lĠeccesso di potere per insufficiente motivazione, in
quanto il Comune doveva specificare quali erano le difformit riscontrate tra
il progetto di sanatoria, assentito il 26.4.2000, e quello di completamento,
oggetto della controversia in esame.
Si costituito in giudizio il Comune di Maratea, sostenendo
lĠinfondatezza del ricorso.
NellĠUdienza Pubblica dellĠ8.3.2018 il
ricorso passato in decisione.
Il ricorso risulta fondato.
Infatti, risulta fondata la censura,
relativa alla violazione dellĠart. 3, comma 1, delle Norme Tecniche di
Attuazione del vigente Piano di Bacino per la tutela dal rischio idrogeologico,
entrato in vigore nel 2002, come attestato dallĠAutorit di Bacino della
Basilicata con le suindicate note prot. n. 2287 del 30.11.2016 e prot. n. 256 del 9.2.2017, ai sensi del quale Òsono fatti salvi
tutti gli interventi oggetto di regolare autorizzazione, concessione o
provvedimenti equivalenti che abbiano prodotto diritti acquisiti comprovati, se
ancora efficaci, rilasciati prima dellĠentrata in vigore delÓ Piano di Bacino
Òo dei suoi aggiornamentiÓ.
Pertanto, poich con la concessione edilizia in sanatoria del
26.4.2000 il Comune di Maratea ha autorizzato non solo il mantenimento delle
opere realizzate, ma anche il loro completamento, come peraltro gi rilevato da
questo Tribunale con
Parimenti, risulta fondata la censura
relativa alla violazione dellĠart. 20, comma 5, DPR n. 380/2001 ed anche del
vizio dellĠeccesso di potere per insufficiente motivazione, in quanto ai sensi
di tali norme il Responsabile del procedimento per il rilascio del permesso di
costruire deve motivare la Òrichiesta di documenti, che integrino o completino
la documentazione presentata e che non siano gi nella disponibilit
dellĠAmministrazione o che questa non possa acquisire autonomamenteÓ.
Pertanto, tenuto conto della circostanza che la societ ricorrente
ha trasmesso al Comune sia il progetto, per il quale
stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria del 26.4.2000, dopo che
con il verbale di sequestro del 2.12.1999 era stato accertato che la
demolizione e ricostruzione del preesistente corpo di fabbrica era realizzata
con Òdimensioni conformi alla concessione edilizia del 24.4.1998Ó di restauro e
risanamento conservativo (ci risulta confermato anche a pag. 43 della
Relazione del 3.7.2004 del Consulente, nominato dalla Procura della Repubblica
di Lagonegro, ing. Antonio Ruggiero), sia il progetto di cui causa,
presentato il 3.1.2012, lĠamministrazione avrebbe dovuto essere in grado di
indicare in modo preciso le discordanze tra i due predetti progetti, che,
peraltro, erano state genericamente rilevate dal Responsabile del Settore
Urbanistica nella nota prot. n.
14999 dellĠ1.10.2015, come Òdi modesta entit nelle misurazioni indicateÓ.
Conseguentemente, risulta legittima la
pretesa della ricorrente, specificata con la nota endoprocedimentale
del 21.3.2017, secondo cui il Comune avrebbe dovuto precisare Òquali erano le
difformit riscontrate tra il progetto di sanatoria, assentito il 26.4.2000, e
quello di completamento e se sussistenti per quali ragioni ostavano
allĠaccoglimento, in modo da poter provvedere allĠintegrazione nellĠassegnando
congruo termineÓ.
A quanto sopra consegue lĠaccoglimento del ricorso in esame e per
lĠeffetto lĠannullamento dellĠimpugnata Determinazione n. 279 del 6.4.2017 e la
declaratoria dellĠobbligo del Responsabile del Settore
Urbanistica del Comune di Maratea di pronunciarsi entro il termine di 60
giorni dalla notificazione della presente Sentenza, indicando, ai sensi
dellĠart. 20, comma 4, DPR n. 380/2001, in modo preciso e dettagliato le
modifiche da apportare al progetto di cui causa.
Al riguardo, va precisato che soltanto dopo lĠavvenuta realizzazione del fabbricato in questione pu essere
applicata la soglia di tolleranza ex art. 34, comma 2 ter, DPR n. 380/2001 del
2% rispetto al progetto, assentito con la concessione edilizia in sanatoria del
26.4.2000.
Va, altres, accolta lĠistanza ex art. 34,
comma 1, lett. e), cod. proc. amm. di nomina come Commissario ad acta del il
Dirigente del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Potenza, con facolt di
delegare un funzionario dellĠUfficio, il quale, in caso di inerzia del Comune
di Maratea, subentrer dopo il decorso del predetto termine di 60 giorni dalla
notificazione della presente Sentenza, provvedendo nei successivi 60 giorni ad
eseguire le attivit sopra indicate, in sostituzione dellĠAmministrazione
resistente.
Al Commissario ad acta, ove chiamato ad intervenire, dovr essere
liquidato il compenso di Û 2.000,00, da porsi a carico del Comune intimato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese
di giudizio, eccetto il Contributo Unificato, che va posto a carico del Comune
di Maratea.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
Assegna al Comune di Maratea ed al Commissario ad acta i termini
indicati in motivazione per gli adempimenti ivi previsti.
Spese compensate, con la condanna del
Comune di Maratea al rimborso del Contributo Unificato nella misura versata ed
al pagamento in favore del Commissario ad acta del
compenso, indicato in motivazione, se intervenuto per lĠinottemperanza del
Comune.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorit
amministrativa.
Cos deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 8 marzo
2018 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Primo Referendario