di Emanuele Labanchi
Mi riferisco ad una lite giudiziaria tra un cittadino ed il Comune
di Trecchina, decisa dal Giudice di Pace di Lagonegro nella causa civ. n.
228/13 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni. Il Giudice, con sentenza n.
297/17 del 21 agosto
Ecco il fatto:
é nota l'esistenza di una strada che dalla "Fondo
valle del Noce", a pochi chilometri da Castrocucco, raggiunge una
Centrale Enel e le frazioni montane del Comune di Tortora, come peraltro
indicato in specifica segnaletica stradale, percorribile nei due sensi di
marcia e da sempre aperta al pubblico transito. Ebbene, il nostro cittadino un
giorno ¸ finito con la sua autovettura in una grossa e profonda buca
interamente ricoperta di acqua e, trattandosi di zona
facente parte del Comune di Trecchina, ha chiamato i Vigili di quel Comune che
hanno avuto modo di costatare il tutto, redigendo verbale. Si ¸ poi rivolto,
prima in via bonaria e poi con citazione a giudizio, all'Ente pubblico per il
dovuto risarcimento dei danni subiti ma il Comune di Trecchina ha sostenuto che
la strada fosse privata perchˇ realizzata dall'Enel al momento della
costruzione della Centrale elettrica. L'attore ha contestato tale posizione ed
ha evidenziato che, anche a voler ritenere privata la cennata strada, ¸ il Comune, nel quale essa ricade, a doverne curare la
manutenzione per evitare situazioni di pericolo quando sia aperta al pubblico
transito come nel nostro caso, peraltro da tanti anni.
Dopo l'istruttoria, ¸ stata emessa la sentenza di cui sopra, con la
quale ¸ stata accolta la tesi, ampiamente provata,
dell'attore ed il Giudice di Pace ha richiamato l'orientamento della Suprema
Corte di Cassazione, a proposito delle strade private aperte al pubblico
transito, per le quali sussiste l'obbligo per
Si tratta di un chiaro e consolidato principio, che ¸ stato correttamente
riaffermato giudizialmente nei confronti del Comune di Trecchina, restio alla
sua applicazione.