Anche a Maratea

CONTRASTO ALLA LUDOPATIA

 di Emanuele Labanchi

Ora occorre vigilare affinch l'Ordinanza sia rispettata, dopo la recente sentenza del T.A.R. Basilicata che ha respinto il ricorso promosso dall'operatore del settore interessato.

Si tratta dell'Ordinanza emessa dal giovane Sindaco, Domenico Cipolla, nel marzo dello scorso anno, allo scopo di contrastare la "ludopatia", con riduzione degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita di danaro (slot machine, ecc.).

Ecco il testo dell'Ordinanza:

 

COMUNE DI MARATEA

Provincia di Potenza

C O P I A

ORDINANZA DEL SINDACO

del 26-03-2019 Nr. 42 Reg. Gen.

Oggetto: Disciplina comunale degli orari di esercizio degli apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 Tulps, collocati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 Tulps e negli altri esercizi commerciali ove consentita la loro installazione.

IL SINDACO

Premesso che:

 per "ludopatia" o "gioco d' azzardo patologico (G.A.P.") si intende l'incapacit di resistere all'impulso di giocare d'azzardo e tale dipendenza comportamentale, definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanit come "malattia sociale" da considerarsi una patologia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia;

 il gioco dazzardo patologico sovente provoca disturbi che compromettono seriamente la vita dell'individuo colpito e della sua famiglia, generando anche situazioni di allarme sociale e, nei casi pi estremi, fenomeni criminosi con particolare riguardo ai furti ed alle frodi ed alimentano i tanto odioso quanto pericoloso fenomeno dell'usura che pregiudica significativamente la libert e la dignit umana;

                  la dipendenza da gioco dazzardo (c.d. ludopatia) rappresenta un fenomeno in notevole espansione, tanto che con il D.L. 158/2012 convertito in Legge con modificazioni dallart. 1 c. 1 della L. 189/2012 (c.d. Decreto Balduzzi) stato previsto laggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, cos come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanit";

 

                   anche la Regione Basilicata intervenuta in materia con la Legge Regionale n. 30 del 27 ottobre 2014 dettando Misure per la diffusione del gioco dazzardo patologico (G.A.P.);

 Vista la deliberazione 16 marzo 2018, n.214 con la quale, la Giunta Regionale della Basilicata ha preso atto dellapprovazione, da parte del Ministero della Salute, del Piano Regionale sul Gioco dAzzardo Patologico ed ha finanziato le ASP di Potenza e Matera per ladozione delle necessarie misure di contrasto della dipendenza;

  Rilevato che il gioco d'azzardo sta assumendo, anche nella citt di Maratea, dimensioni consistenti, implicando un rischio che, in particolari gruppi di persone ad alta vulnerabilit, pu sfociare in una vera e propria dipendenza comportamentale ormai riconosciuta come un disturbo compulsivo complesso e cio una forma comportamentale patologica che pu comportare gravi disagi per la persona, derivanti dall'incontrollabilit del proprio comportamento di gioco e, contemporaneamente, la possibilit di generare gravi problemi sociali e finanziari;

 Ritenuto che l'Osservatorio Regionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo istituito con la Determinazione Dirigenziale n. 448 del 21.10.2016 Regione Basilicata documenti sufficientemente le criticit derivanti dal fenomeno delle ludopatie e tenuto conto che rientra nella competenza del Comune la cura della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo della popolazione residente nel proprio territorio, da salvaguardare anche mediante interventi di tutela dei soggetti socialmente pi vulnerabili o immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla suggestione illusoria di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni;

 Ravvisata, pertanto, la necessit di un intervento a tutela della salute pubblica della cittadinanza, attraverso ladozione di unapposita disciplina degli orari di esercizio degli apparecchi da gioco con vincita in denaro ex art. 110 comma 6 Tulps, collocati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 Tulps e negli altri esercizi commerciali ove consentita la loro installazione, al fine di ridurre la possibilit di accesso agli stessi, con particolare attenzione agli orari di uscita dalle scuole e al tempo libero delle fasce pi fragili della cittadinanza (in particolare giovani, pensionati, disoccupati, casalinghe), onde prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di gioco patologico;

 Ravvisato di dover quindi stabilire i seguenti orari di esercizio degli apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 Tulps, collocati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 Tulps e negli altri esercizi commerciali ove consentita la loro installazione:

 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

 Precisato che tali limitazioni sono dirette a ridurre i fenomeni di abuso, con lintervento nei momenti della giornata maggiormente rischiosi, in quanto meno soggetti al controllo della comunit, ed in particolare per la popolazione pi a rischio, contemperando valori ritenuti meritevoli di tutela quali il diritto alla salute ed al benessere della popolazione e liniziativa economica delle imprese;

 Preso atto che al gioco dazzardo e di fortuna, comprese le lotterie, le scommesse e le attivit delle case da gioco, nonch alle reti di acquisizione di gettito, non si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. (che dispone la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali) come sancito dallart. 7 lettera d) dello stesso D.lgs. n. 59/2010 e che, pertanto, detto decreto non si applica alle fattispecie oggetto della presente Ordinanza (cfr. ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2712 del 15/07/2013);

 Visto l'articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018, convertito successivamente in legge 96/2018, che vieta qualsiasi forma di pubblicit, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, nonch al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo; lo stesso introduce altres la locuzione "disturbo da gioco d'azzardo" in luogo di ludopatia.

 Considerato che:

 gli artt. 3, comma 2 e 50 comma 7 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. dispongono, rispettivamente:

 art. 3, comma 2 "Il Comune l 'ente locale che rappresenta la propria comunit, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

 art. 50, comma 7 "Il sindaco, altres, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell' ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, (), al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";

 lart. 7 comma 10 del D.L. 13.09.2012, n. 158, convertito con Legge 08.11.2012 n. 189, sancisce le criticit derivanti dalla contiguit dei punti di raccolta del gioco dazzardo rispetto a particolari contesti urbani, stabilendo che: l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi.

 Visti:

 lart. 3. comma 1 lett. d) della L. 14 settembre 2011, n. 148, secondo cui () l'iniziativa e l'attivit economica privata sono libere ed permesso tutto ci che non espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, (), dell'ambiente, ();

 lart. 1, comma 2 della L. 24 marzo 2012 n. 27: secondo cui: Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni allaccesso ed allesercizio delle attivit economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalit di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali liniziativa economica privata libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunit tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute ().

 Dato atto che le misure imposte con il presente provvedimento sono pienamente coerenti con tale quadro normativo, essendo giustificate da finalit di protezione della salute e, pertanto, confacenti, idonee, proporzionate e adeguate a garantire la tutela di interessi ritenuti prevalenti dallordinamento;

 Richiamate:

 le sentenze della Corte Costituzionale n. 300/2011, 220/2014, e n. 56/2015 e le sentenze del Consiglio di Stato n. 3271 e n. 3845 del 2014 con le quali si osserva come il regime di liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione non precluda allAmministrazione Pubblica lesercizio del potere di inibizione delle attivit per comprovate esigenze di tutela dellordine e della sicurezza pubblica ai sensi dellart. 50 comma 7 del D.lgs. 267/2000 in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libert, dignit umana, utilit sociale, salute;

 la sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n. 3778/2015 del 01.08.2015 con la quale, richiamando quanto gi affermato nella precedente sentenza n. 3271/2014, i magistrati riconoscono altres che "... la formulazione dell' art. 50, comma 7, del d.lgs. 267 del 2000, preordinato ad "armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti" consente un intervento ad ampio spettro da parte del Sindaco anche in ordine alla disciplina degli orari di apertura delle sale da gioco a tutela delle fasce pi deboli della popolazione, ivi compresi in primis gli adolescenti, in funzione di prevenzione della c.d. ludopatia ...";

 la circolare n. 557/PAS.7801.1200 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23.06.2010 e la nota del 19.03.2013 del Ministero dell'Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza, con cui viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi dediti all'attivit prevalente di raccolta di scommesse, degli esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati News Slots e Video Lottery Terminal nonch delle Sale Bingo, tutte attivit autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del T.U.LL.P.S., compete al Sindaco sulla base di quanto previsto dall'art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000 e ci in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;

 Visti, inoltre:

 lart. 118 della Costituzione;

 il TULPS (R.D. n. 773/1931 e s.m.i.);

 il Decreto del Ministero delleconomia e delle finanze del 27/10/2003;

 il Decreto del Ministero dellEconomia e delle Finanze del 18/01/2007;

 il Decreto del Ministero Economia e Finanze del 27/07/2011 Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per linstallabilit di apparecchi di cui allarticolo 110, comma 6 del TULPS;

 il D.L. n. 158/2012 convertito in Legge n. 189/2012;

 il D.lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

 la normativa nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazioni;

ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa, nell'ambito del territorio comunale:

  gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro ex art. 110 comma 6 TULPS collocati in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 TULPS e negli altri esercizi commerciali ove consentita la loro installazione, sono stabiliti dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

 negli orari in cui vige il divieto di funzionamento, gli apparecchi da gioco dovranno essere spenti singolarmente tramite linterruttore elettrico dovendosi considerare in violazione della presente ordinanza anche la sola potenzialit alluso dellapparecchio eventualmente accesso ancorch non utilizzato;

  fatto obbligo al titolare dellesercizio di esporre, su ogni apparecchio, in maniera ben visibile al pubblico, un cartello con indicazione degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco;

DISPONE

la pubblicazione del presente atto per 15 gg. all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dellEnte e la trasmissione agli organi di informazione;

che il presente provvedimento sar pienamente efficace ed esecutivo a partire dal 1 maggio 2019;

CONTROLLI E SANZIONI

l'ottemperanza sar accertata dalla Polizia Locale e da tutte le forze di Polizia.

chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 a 450,00 ai sensi dellart. 7-bis, del D.Lgs n. 267/2000 con lapplicazione dei principi di cui alla legge 689/1981.

la sanzione verr comunicata, a cura dellorgano accertatore, al Questore ed al Responsabile dello Sportello Unico delle Attivit Produttive del Comune di Maratea per tutti gli eventuali provvedimenti di competenza nonch al Comando di Polizia Locale di Maratea che, fino alla eventuale attivazione di una banca dati centralizzata, curer larchivio delle violazioni ai fini della verifica della reiterazione.

In caso di reiterazione di violazione delle disposizioni previste dalla presente ordinanza – intendendosi per tale la violazione commessa per due volte in un periodo di 365 giorni, da computarsi a partire dallultima violazione – anche se si gi provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria, si applicano le sanzioni accessorie previste dagli articoli 9,10 e 17 TULPS, in particolare la sospensione dellattivit della sala giochi, autorizzata ai sensi dellart.86 TULPS, ovvero del funzionamento degli apparecchi di cui allart. 110, comma 6, TULPS collocati negli esercizi autorizzati, ai sensi degli artt. 86-88 TULPS, sospensione disposta con provvedimento del Responsabile del SUAP. Leventuale inottemperanza al provvedimento di sospensione disposto dal Responsabile del SUAP oppure dallAutorit di P.S., d luogo, ricorrendone tutti i presupposti, al sequestro degli apparecchi o, qualora previsto dal provvedimento, allintera attivit commerciale.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza va trasmessa a tutte le Autorit Amministrative coinvolte nonch agli organi di polizia preposti alla vigilanza.

Contro il presente provvedimento ammesso ricorso, al Tribunale Amministrativo della Regione Basilicata entro 60 giorni, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione allalbo pretorio o della piena conoscenza del provvedimento medesimo.

 Il Sindaco

 F.to Domenico Cipolla

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