Anche a Maratea
CONTRASTO ALLA LUDOPATIA
di Emanuele Labanchi
Ora occorre vigilare affinch l'Ordinanza sia rispettata, dopo
la recente sentenza del T.A.R. Basilicata che ha respinto il ricorso promosso
dall'operatore del settore interessato.
Si tratta dell'Ordinanza emessa dal giovane Sindaco, Domenico
Cipolla, nel marzo dello scorso anno, allo scopo di contrastare la "ludopatia", con riduzione degli orari di funzionamento
degli apparecchi da gioco con vincita di danaro (slot
machine, ecc.).
Ecco il testo dell'Ordinanza:
COMUNE DI MARATEA
Provincia di Potenza
C O P I A
ORDINANZA DEL SINDACO
del 26-03-2019 Nr. 42 Reg. Gen.
Oggetto: Disciplina comunale degli orari
di esercizio degli apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 Tulps,
collocati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 Tulps e negli altri esercizi commerciali ove consentita
la loro installazione.
IL SINDACO
Premesso che:
per
"ludopatia" o "gioco d' azzardo
patologico (G.A.P.") si intende l'incapacit di resistere all'impulso di
giocare d'azzardo e tale dipendenza comportamentale, definita
dall'Organizzazione Mondiale della Sanit come "malattia sociale"
da considerarsi una patologia in grado di compromettere la salute e la
condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia;
il
gioco dazzardo patologico sovente provoca disturbi che compromettono
seriamente la vita dell'individuo colpito e della sua famiglia, generando anche
situazioni di allarme sociale e, nei casi pi estremi, fenomeni criminosi con
particolare riguardo ai furti ed alle frodi ed alimentano i tanto odioso quanto
pericoloso fenomeno dell'usura che pregiudica significativamente la libert e
la dignit umana;
la dipendenza da gioco dazzardo (c.d. ludopatia)
rappresenta un fenomeno in notevole espansione, tanto che con il D.L. 158/2012
convertito in Legge con modificazioni dallart. 1 c. 1 della L. 189/2012 (c.d.
Decreto Balduzzi) stato previsto laggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e
riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia,
intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco
con vincita in denaro, cos come definita dall'Organizzazione Mondiale della
Sanit";
anche la Regione
Basilicata intervenuta in materia con la Legge Regionale n. 30 del 27 ottobre
2014 dettando Misure per la diffusione del gioco dazzardo patologico
(G.A.P.);
Vista la
deliberazione 16 marzo 2018, n.214 con la quale, la Giunta Regionale della
Basilicata ha preso atto dellapprovazione, da parte del Ministero della
Salute, del Piano Regionale sul Gioco dAzzardo Patologico ed ha finanziato
le ASP di Potenza e Matera per ladozione delle necessarie misure di contrasto della dipendenza;
Rilevato che il gioco d'azzardo sta
assumendo, anche nella citt di Maratea, dimensioni consistenti, implicando un
rischio che, in particolari gruppi di persone ad alta vulnerabilit, pu
sfociare in una vera e propria dipendenza comportamentale ormai riconosciuta
come un disturbo compulsivo complesso e cio una forma comportamentale
patologica che pu comportare gravi disagi per la persona, derivanti
dall'incontrollabilit del proprio comportamento di gioco e,
contemporaneamente, la possibilit di generare gravi problemi sociali e
finanziari;
Ritenuto che
l'Osservatorio Regionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo istituito con la
Determinazione Dirigenziale n. 448 del 21.10.2016 Regione Basilicata documenti
sufficientemente le criticit derivanti dal fenomeno delle ludopatie
e tenuto conto che rientra nella competenza del Comune la cura della salute
pubblica e del benessere individuale e collettivo della popolazione residente
nel proprio territorio, da salvaguardare anche mediante interventi di tutela
dei soggetti socialmente pi vulnerabili o immaturi e, quindi, maggiormente
esposti alla suggestione illusoria di conseguire, tramite il gioco, vincite e
facili guadagni;
Ravvisata, pertanto,
la necessit di un intervento a tutela della salute pubblica della
cittadinanza, attraverso ladozione di unapposita
disciplina degli orari di esercizio degli apparecchi da gioco con vincita in
denaro ex art. 110 comma 6 Tulps,
collocati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 Tulps e negli altri esercizi commerciali ove consentita
la loro installazione, al fine di ridurre la possibilit di accesso agli
stessi, con particolare attenzione agli orari di uscita dalle scuole e al tempo
libero delle fasce pi fragili della cittadinanza (in particolare giovani,
pensionati, disoccupati, casalinghe), onde prevenire e contrastare l'insorgere
di fenomeni di gioco patologico;
Ravvisato
di dover quindi stabilire i seguenti orari di esercizio degli apparecchi da
gioco con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma
6 Tulps, collocati negli esercizi autorizzati
ai sensi degli artt. 86 e 88 Tulps e negli altri
esercizi commerciali ove consentita la loro installazione:
dalle
ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:00 di tutti i giorni,
compresi i festivi.
Precisato che tali
limitazioni sono dirette a ridurre i fenomeni di abuso, con lintervento nei
momenti della giornata maggiormente rischiosi, in
quanto meno soggetti al controllo della comunit, ed in particolare per la
popolazione pi a rischio, contemperando valori ritenuti meritevoli di tutela
quali il diritto alla salute ed al benessere della popolazione e liniziativa
economica delle imprese;
Preso atto che al
gioco dazzardo e di fortuna, comprese le lotterie, le scommesse e le attivit delle
case da gioco, nonch alle reti di acquisizione di
gettito, non si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. (che dispone la liberalizzazione degli orari di
apertura degli esercizi commerciali) come sancito dallart. 7
lettera d) dello stesso D.lgs. n. 59/2010 e che, pertanto, detto decreto
non si applica alle fattispecie oggetto della presente Ordinanza (cfr.
ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2712 del 15/07/2013);
Visto l'articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018, convertito
successivamente in legge 96/2018, che vieta qualsiasi forma di pubblicit,
anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, nonch al gioco d'azzardo,
comunque effettuata e su qualunque mezzo; lo stesso introduce altres la
locuzione "disturbo da gioco d'azzardo" in luogo di ludopatia.
Considerato
che:
gli
artt. 3, comma 2 e 50 comma 7 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. dispongono, rispettivamente:
art.
3, comma 2 "Il Comune l 'ente locale che
rappresenta la propria comunit, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo";
art.
50, comma 7 "Il sindaco, altres, coordina e riorganizza, sulla base degli
indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell' ambito
dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, (), al fine di
armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali
degli utenti";
lart.
7 comma 10 del D.L. 13.09.2012, n. 158, convertito con Legge 08.11.2012 n. 189,
sancisce le criticit derivanti dalla contiguit dei punti di raccolta del
gioco dazzardo rispetto a particolari contesti
urbani, stabilendo che: l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto
degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle
distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture
sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e
sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti
della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di
cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto
n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi
ai predetti luoghi.
Visti:
lart.
3. comma 1 lett. d) della L. 14 settembre 2011, n. 148, secondo cui ()
l'iniziativa e l'attivit economica privata sono libere ed permesso tutto ci
che non espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: d) disposizioni
indispensabili per la protezione della salute umana, (), dell'ambiente, ();
lart.
1, comma 2 della L. 24 marzo 2012 n. 27: secondo cui:
Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni allaccesso
ed allesercizio delle attivit economiche sono in ogni caso interpretate ed
applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle
perseguite finalit di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi
costituzionali per i quali liniziativa economica privata libera secondo
condizioni di piena concorrenza e pari opportunit tra tutti i soggetti,
presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli
necessari ad evitare possibili danni alla salute ().
Dato atto che le
misure imposte con il presente provvedimento sono pienamente coerenti con tale
quadro normativo, essendo giustificate da finalit di protezione della salute
e, pertanto, confacenti, idonee, proporzionate e adeguate a garantire la tutela
di interessi ritenuti prevalenti dallordinamento;
Richiamate:
le
sentenze della Corte Costituzionale n. 300/2011, 220/2014, e n. 56/2015 e le
sentenze del Consiglio di Stato n. 3271 e n. 3845 del 2014 con le quali si
osserva come il regime di liberalizzazione degli orari degli esercizi
commerciali e di somministrazione non precluda allAmministrazione Pubblica
lesercizio del potere di inibizione delle attivit per comprovate esigenze di
tutela dellordine e della sicurezza pubblica ai sensi dellart. 50 comma 7 del
D.lgs. 267/2000 in caso di accertata lesione di interessi
pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libert, dignit umana, utilit
sociale, salute;
la
sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n.
3778/2015 del 01.08.2015 con la quale, richiamando quanto gi affermato nella
precedente sentenza n. 3271/2014, i magistrati riconoscono altres che
"... la formulazione dell' art. 50, comma 7, del
d.lgs. 267 del 2000, preordinato ad "armonizzare l'espletamento dei
servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti" consente un
intervento ad ampio spettro da parte del Sindaco anche in ordine alla
disciplina degli orari di apertura delle sale da gioco a tutela delle fasce pi
deboli della popolazione, ivi compresi in primis gli adolescenti, in funzione
di prevenzione della c.d. ludopatia ...";
la
circolare n. 557/PAS.7801.1200 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della
Pubblica Sicurezza del 23.06.2010 e la nota del 19.03.2013 del Ministero
dell'Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza, con cui viene precisato che la
regolamentazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi dediti
all'attivit prevalente di raccolta di scommesse, degli esercizi dediti al
gioco con apparecchi da intrattenimento denominati News Slots
e Video Lottery Terminal nonch delle Sale Bingo,
tutte attivit autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del T.U.LL.P.S., compete al Sindaco sulla base di quanto
previsto dall'art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000 e
ci in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella
categoria degli esercizi pubblici;
Visti, inoltre:
lart.
118 della Costituzione;
il
TULPS (R.D. n. 773/1931 e s.m.i.);
il
Decreto del Ministero delleconomia e delle finanze del 27/10/2003;
il
Decreto del Ministero dellEconomia e delle Finanze del 18/01/2007;
il
Decreto del Ministero Economia e Finanze del 27/07/2011 Determinazione dei
criteri e parametri numerico quantitativi per linstallabilit
di apparecchi di cui allarticolo 110, comma 6 del TULPS;
il
D.L. n. 158/2012 convertito in Legge n. 189/2012;
il
D.lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
la
normativa nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazioni;
ORDINA
per le motivazioni illustrate in premessa, nell'ambito del
territorio comunale:
gli
orari di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro ex art. 110 comma 6 TULPS collocati in tutti gli esercizi
autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 TULPS e negli altri esercizi
commerciali ove consentita la loro installazione, sono stabiliti dalle ore
10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:00 di tutti i giorni,
compresi i festivi.
negli
orari in cui vige il divieto di funzionamento, gli apparecchi da gioco dovranno
essere spenti singolarmente tramite linterruttore elettrico dovendosi
considerare in violazione della presente ordinanza anche la sola potenzialit
alluso dellapparecchio eventualmente accesso ancorch non utilizzato;
fatto obbligo al titolare dellesercizio di esporre, su ogni apparecchio, in
maniera ben visibile al pubblico, un cartello con indicazione degli orari di
funzionamento degli apparecchi da gioco;
DISPONE
la pubblicazione del presente atto
per 15 gg. all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dellEnte e la
trasmissione agli organi di informazione;
che il presente provvedimento sar
pienamente efficace ed esecutivo a partire dal 1 maggio 2019;
CONTROLLI E SANZIONI
l'ottemperanza sar accertata dalla
Polizia Locale e da tutte le forze di Polizia.
chiunque violi le disposizioni della
presente ordinanza soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
150,00 a 450,00 ai sensi dellart. 7-bis, del D.Lgs n. 267/2000 con lapplicazione dei principi di cui
alla legge 689/1981.
la sanzione verr comunicata, a cura
dellorgano accertatore, al Questore ed al Responsabile dello Sportello Unico
delle Attivit Produttive del Comune di Maratea per tutti gli eventuali
provvedimenti di competenza nonch al Comando di Polizia Locale di Maratea che,
fino alla eventuale attivazione di una banca dati centralizzata, curer
larchivio delle violazioni ai fini della verifica della reiterazione.
In caso di reiterazione di violazione delle disposizioni
previste dalla presente ordinanza – intendendosi per tale la violazione
commessa per due volte in un periodo di 365 giorni, da computarsi a partire dallultima violazione – anche se si gi
provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria, si applicano le sanzioni
accessorie previste dagli articoli 9,10 e 17 TULPS, in particolare la
sospensione dellattivit della sala giochi, autorizzata ai sensi dellart.86
TULPS, ovvero del funzionamento degli apparecchi di cui allart. 110, comma 6, TULPS collocati negli esercizi autorizzati, ai sensi
degli artt. 86-88 TULPS, sospensione disposta con provvedimento del
Responsabile del SUAP. Leventuale inottemperanza al provvedimento di
sospensione disposto dal Responsabile del SUAP oppure
dallAutorit di P.S., d luogo, ricorrendone tutti i presupposti, al sequestro
degli apparecchi o, qualora previsto dal provvedimento, allintera attivit
commerciale.
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle
contenute nella presente ordinanza.
Copia della presente ordinanza va trasmessa a tutte le Autorit
Amministrative coinvolte nonch agli organi di polizia
preposti alla vigilanza.
Contro il presente provvedimento ammesso ricorso, al Tribunale
Amministrativo della Regione Basilicata entro 60
giorni, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del
termine di pubblicazione allalbo pretorio o della piena conoscenza del
provvedimento medesimo.
Il Sindaco
F.to Domenico
Cipolla