A proposito
dei recenti fatti in Basilicata (operazione DIA).
LA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA
di Emanuele Labanchi
Art. 27 della
Costituzione italiana
La
responsabilit penale personale.
L'imputato non considerato
colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanit e devono tendere alla rieducazione del
condannato [cfr. art. 13 c. 4].
Non
ammessa la pena di morte.
- Da www.treccani.it -
Nel diritto e nella procedura penale, la presunzione di non
colpevolezza il principio secondo cui un imputato innocente fino a prova
contraria. In particolare, lart. 27, co. 2,
della Costituzione afferma che limputato non considerato colpevole sino
alla condanna definitiva.
Tale
principio risponde a due esigenze fondamentali: affermare la presunzione di innocenza e prevedere la custodia cautelare prima
dellirrevocabilit della sentenza. Limputato, infatti, non assimilato al
colpevole fino al momento della condanna definitiva. Ci comporta il divieto di
anticipare la pena, mentre consente lapplicazione delle misure cautelari.
Secondo la Corte costituzionale (sent. n. 124/1972)
questa disposizione va interpretata nel senso che limputato non deve essere
considerato n innocente, n colpevole, ma soltanto imputato.
Tale
regola meglio precisata nellart. 6, co. 2, della Convenzione europea dei
diritti delluomo, in base alla quale ogni persona
accusata di un reato presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non
sia stata legalmente accertata.
Sulla base di questo principio, lonere di provare la reit
dellimputato incombe sulla pubblica accusa; mentre alla difesa spetta il
compito di provare lesistenza di fatti favorevoli all'imputato. In altre
parole non compito di questultimo dimostrare la propria innocenza, che deve
essere, appunto, presunta, bens dellaccusa dimostrare la sua colpevolezza.
Posta la
presunzione di innocenza, per poter dichiarare
pubblicamente che un individuo colpevole quindi necessaria la prova, oltre
ogni ragionevole dubbio, che egli il responsabile del reato, dimostrando che
ne stato effettivamente l'autore. Nelle ipotesi in cui la prova manchi, sia insufficiente o contraddittoria, il giudice
dovr emettere sentenza di assoluzione.
**********************************************
Fa sempre bene richiamare alla mente la
presunzione di non colpevolezza, che alla base del principio di innocenza affermato nel nostro Ordinamento giuridico,
come solennemente proclamata nella Legge fondamentale della Repubblica
italiana.
Diversamente,
l'opinione pubblica sembra in larga parte non solo pensare ma anche manifestare
un pensiero opposto, tanto da puntare il dito accusatorio e da addebitare
colpevolezza sin dai primi passi di indagini
preliminari ad iniziativa della Magistratura inquirente con i Pubblici
Ministeri (PM), cui poi subito si affiancano i Giudici per le indagini
preliminari (GIP) della Magistratura giudicante.
Eppure,
secondo Costituzione, l'imputato non deve essere considerato colpevole sino a
sentenza definitiva attraverso un lungo ed articolato
iter processuale con ben tre gradi di giudizio nel contraddittorio tra accusa e
difesa dell'indagato-imputato.
E', dunque, il caso di non dare adito a frettolosi giudizi e di non lasciarsi trasportare da un'idea di colpevolezza da assegnarsi immediatamente a indagati o imputati, anche eventualmente destinatari di misure cautelari come previste in modo diversificato. E tanto deve valere sempre dinanzi a qualsivoglia ipotesi di reato da chiunque commesso, badando anche a distinguere tra violazioni della morale, pi o meno gravi, dalle violazioni della legge costituenti reati previsti e puniti nel nostro codice penale e non solo.
Si
tratta di una distinzione che, pur a volte difficile, doverosa per la
Magistratura, sia inquirente che giudicante, per
evitare possibili errori derivanti da erronea valutazione circa fatti-reato da
non ritenere tali, pur essendo fatti moralmente disprezzabili se non
spregevoli.
Pu
capitare, infatti, che determinati comportamenti umani siano, in diversa
misura, contrari all'etica ma che non siano penalmente perseguibili, non rientrando
nella fattispecie di specifici reati come espressamente disciplinati e, magari,
ipotizzati a carico di qualcuno o di tanti, salvo verifica processuale.