DIFESA
DEL COMUNE ?
OCCHIO A… METTERE “LL’UOGLIO ‘A COPP’ ‘O
PERETTO” !
di
Emanuele Labanchi
Attenzione
a tutte quelle situazioni nelle quali la misura è ormai colma e non è il caso
di procedere oltre !
La
Giunta comunale di Maratea, con Deliberazione n. 115 del 14/11/2022, avente ad oggetto: 3^ Prelevamento dal Fondo di riserva 2022. E.F.
2022 – Art. 166 D.lgs. n. 267/2000, ha provveduto a
tanto,
“Vista
la necessità rappresentata per le vie brevi dal Responsabile del Settore Affari
Generali che richiede ulteriore ed urgente
disponibilità di spesa sul capitolo dallo stesso gestito e relativo agli
incarichi legali per la difesa dell’Ente, per poter far fronte ad urgenti
costituzioni in giudizio;
-
che la somma necessaria così come stimata dallo stesso Responsabile è di E. 10.000,00;
- che, in mancanza di tali costituzioni
giudiziarie, potrebbero generarsi situazioni di danno certo per l’Ente”.
Si
tratta di una Deliberazione che, probabilmente, si è resa necessaria per far
fronte ai pagamenti, anche frequenti e lauti, in favore degli Avvocati di volta
in volta incaricati per la costituzione in giudizio dell’Ente, in veste di
attore/ricorrente/appellante o, più spesso, di convenuto/resistente/appellato.
Sennonché,
in assenza di un pur opportuno Ufficio legale in sede e di un Regolamento per
l’affidamento di incarichi ad Avvocati esterni, si
continua a preferire questo o quel professionista (ora sembra il turno di
qualcuno della vicina Campania), investito, anche ripetutamente, del potere di
assistenza e rappresentanza in giudizio del nostro Comune.
Sembra
debole, se non mancante del tutto, una preventiva valutazione di una bonaria
composizione delle liti e, forse nemmeno perseguendo la via transattiva, si
arriva alla formale costituzione in giudizio, purtroppo, con prevedibile esito
non sempre positivo per l’Ente soccombente, esposto così a tutte le relative
conseguenze anche in ordine alle spese legali da
rimborsare alla parte vittoriosa e che si aggiungono a quelle per il proprio
procuratore e difensore, prontamente impegnate e liquidate.
Magari
la vicenda, con opposizione quasi a mo’ di braccio di ferro, viene
riproposta in successivo grado del giudizio, perché no, sino al Consiglio di
Stato o alla Suprema Corte di Cassazione e…le spese legali, ovviamente, non
possono che lievitare a carico del Comune e quindi della collettività, non
senza la possibilità che, alla fine, i costi siano di gran lunga maggiori
rispetto ai benefici, ove esistenti.
Ecco, allora, venirci incontro la saggezza popolare racchiusa nel cennato detto napoletano posto a titolo di queste brevi riflessioni, naturalmente adattandolo al nostro caso per valutare prima e bene ciò che convenga fare, a maggior ragione, nell’interesse pubblico.